ART. 1 ‑ DENOMINAZIONE ‑ SEDE ‑ DURATA
E’ costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 un’associazione di promozione sociale su base nazionale denominata “COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A.”
L’associazione ha sede legale in Firenze, Viale Matteotti n. 10 e potra’ istituire altrove filiali, sezioni, stabili organizzazioni, strutture operative, rappresentanze e uffici.
La semplice variazione dell’indirizzo della sede non costituisce una modifica statutaria nell’ambito dello stesso comune, potendo essere decisa dal Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato, a norma di legge, anche prima della scadenza, a seguito di delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.
ART. 2 ‑ CARATTERI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
E’ vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonche’ di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attivita’ istituzionali previste statutariamente.
L’ente nasce come associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 C.C. e in futuro puo’ chiedere il riconoscimento della personalita’ giuridica a livello statale.
ART. 3 ‑ FINALITA’ ISTITUZIONALI
I principi e le linee di fondo su cui si basa il COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A. sono quelli contenuti nel Documento programmatico “Carta di Sasso Marconi”.
L’Associazione, direttamente e tramite le proprie articolazioni territoriali, ha lo scopo di riunire, coordinare e rappresentare, nei rapporti con gli Organismi territoriali, nazionali e internazionali, le strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS, comunemente chiamate “Case Alloggio”, “Appartamenti”, “Centri diurni” per persone con HIV/AIDS, che, riconoscendosi nella “Carta di Sasso Marconi”, operano per migliorare la qualità dell’assistenza socio‑sanitaria prestata, fondandosi sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, nel pieno rispetto della dimensione umana, e promuovendo il protagonismo e la piena partecipazione alla vita sociale e civile.
Tale attività di utilità sociale è svolta a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
ART. 4 ‑ FUNZIONI
Funzioni dell’Associazione Nazionale C.I.C.A. sono:
a) costituire stabilmente momento di confronto, di coesione e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali a sostegno di persone con HIV/AIDS;
b) farsi parte attiva di confronto e collegamento con le Istituzioni, gli Organismi e gli Enti pubblici e privati per promuovere l’attenzione ai bisogni delle persone con HIV/AIDS;
c) sviluppare attività volte alla promozione, all’espansione, al miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi rivolti all’accoglienza di persone con HIV/AIDS gestiti dagli Enti soci;
d) progettare e svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in questo ambito;
e) progettare e svolgere attività di formazione mirata, rivolta sia ad operatori sanitari e sociali che a volontari, fornendo elementi atti a ridurre i rischi di burn‑out;
f) valorizzare il contributo delle persone con HIV/AIDS anche ai fini di un miglioramento dei modelli assistenziali;
g) promuovere la tutela e l’assistenza delle persone con HIV/AIDS, con particolare riguardo per i soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale;
h) promuovere la dimensione della ricerca e l’attenzione ai mutamenti della realtà sociale e delle caratteristiche delle persone con cui i Soci entrano in contatto;
i) individuare ambiti di impegno comune atti al raggiungimento degli scopi della Associazione.
ART. 5 ‑ ATTIVITA’
Per la realizzazione delle proprie funzioni l’Associazione Nazionale C.I.C.A. potrà in via esemplificativa e non esaustiva:
a) tenere corsi per preparare e aggiornare chi opera nelle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS;
b) promuovere e attuare programmi di ricerca nei settori socio‑assistenziali, socio‑sanitari ed epidemiologici di HIV/AIDS;
c) costituire e gestire un centro di documentazione e una banca dati a disposizione di chiunque operi a favore di persone con HIV/AIDS;
d) attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all’attivazione di servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi, all’integrazione, all’informazione, anche con il coinvolgimento degli associati e/o di altre realtà esterne con scopi similari;
e) stipulare convenzioni e accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e altri Enti sia pubblici che privati, assumendone i relativi obblighi ed oneri;
f) cedere beni e servizi agli associati e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) fare quant’altro si renderà necessario per realizzare il Coordinamento dell’attività delle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS aderenti alla Associazione.
ART. 6 ‑ ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Per l’esercizio dell’attività istituzionale l’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite di propri associati.
A supporto delle attività dell’Associazione, il C.I.C.A. puo’ avvalersi in caso di particolare necessità di prestazioni di lavoro retribuito e/o di servizi prestati da singoli o Enti anche Soci.
Tutte le cariche sociali sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute secondo quanto stabilito dal regolamento.
ART. 7 ‑ SOCI
Puo’ essere Socio qualunque soggetto giuridico pubblico o privato, religioso o laico, responsabile della gestione di strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS che si riconosce nella “Carta di Sasso Marconi” e non ha finalità di lucro.
Possono essere ammesse come Soci anche persone fisiche che hanno condiviso in modo significativo la vita delle strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS e intendono continuare a partecipare in modo significativo alla vita del C.I.C.A. sia a livello nazionale che locale, nonche’ chiunque, riconoscendosi nella “Carta di Sasso Marconi”, intenda fattivamente cooperare al perseguimento delle finalità associative del C.I.C.A.
Il rapporto associativo è uniforme per tutti indistintamente i soci. La partecipazione all’associazione non è trasferibile neppure per successione.
La qualita’ di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
ART. 8 ‑ AMISSIONE DI NUOVI SOCI
Per essere Soci è necessario presentare domanda scritta alla Associazione Nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento nazionale, in cui vengano espressi i motivi in forza dei quali viene chiesta l’ammissione al Coordinamento e in cui si dichiari di:
a) impegnarsi a partecipare fattivamente alla vita sociale e alle iniziative del C.I.C.A., sia a livello nazionale che territoriale;
b) sostenere i punti qualificanti della “Carta di Sasso Marconi” e delle linee guida nazionali;
c) conoscere ed accettare integralmente le norme dello statuto del C.I.C.A. e dei regolamenti;
d) impegnarsi a versare la quota associativa annuale.
Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere, la dichiarazione di
e) avere uno Statuto compatibile con quello della Associazione Nazionale C.I.C.A.;
f) presentare un assetto organizzativo e modalità operative che siano rispettose dei requisiti qualitativi richiesti dal Coordinamento;
g) denominazione sociale, sede, indicazione delle strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS gestite, loro denominazione, sede, recapiti telefonici ed e‑mail.
Alla domanda vanno allegati copia integrale dello statuto vigente e copia della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione, nonché ogni altro documento richiesto dal Consiglio Direttivo nazionale e ritenuto utile alla domanda di adesione.
Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre alle motivazioni e a quanto previsto dalle lettere a), b), c), d) precedenti, l’indicazione dei seguenti elementi:
e) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica, telefono e fax e attività svolta;
f) il consenso al trattamento dei propri dati da parte della Associazione ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Spetta al Consiglio Direttivo nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento nazionale ed in seguito all’istruttoria e al parere espresso dall’articolazione territoriale di pertinenza, accettare le domande di ammissione, in linea con lo spirito e le finalità della Associazione.
L’ammissione all’Associazione Nazionale comporta di diritto anche l’ammissione all’articolazione territoriale.
La deliberazione di ammissione o di rigetto sono comunicate per iscritto all’interessato e all’articolazione territorialmente competente.
In caso di accoglimento della domanda, il Segretario procede tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci.
In caso di rigetto, la comunicazione deve indicare i motivi alla base di tale decisione e l’interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.
ART. 9 ‑ PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La perdita della qualifica di Socio avviene per:
a) dimissioni,
b) decesso,
c) perdita dei requisiti per l’ammissione,
d) morosità nel pagamento delle quote associative,
e) ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Associazione,
f) non partecipazione alle attività della Associazione a livello nazionale e territoriale.
L’esclusione da Socio compete al Consiglio Direttivo nazionale acquisito il parere dell’area territoriale competente, esperito l’iter previsto dal Regolamento. La delibera del Consiglio Direttivo nazionale deve essere notificata per iscritto all’interessato.
La perdita della qualifica di Socio della Associazione Nazionale C.I.C.A. comporta anche la decadenza dall’articolazione territoriale/Associazione regionale di riferimento.
L’interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.
ART. 10 ‑ ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO
Per favorire la piena partecipazione dei soci e attuare capillarmente le proprie finalità e funzioni il COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A. si dota di articolazioni territoriali: Associazioni Regionali e Aree regionali o sovra‑regionali con pari diritti e doveri nei confronti dell’Associazione nazionale.
Le Associazioni Regionali e le Aree sono costituite in seguito a delibera del Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta dei Soci operanti nel territorio di una Regione o di più Regioni limitrofe. Rappresentano il livello politico ed organizzativo decentrato territorialmente del C.IC.A.
I compiti delle Associazioni Regionali C.I.C.A. e delle Aree regionali o sovra‑regionali sono gli stessi, nel territorio di riferimento, di quelli previsti per la Associazione nazionale dagli artt. 3 e 4 del presente Statuto e devono risultare coerenti e sintonici nella loro applicazione operativa a quelli individuati dall’assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo nazionale.
Su richiesta dei Soci appartenenti al territorio di una Regione, ove siano presenti almeno tre Soci di cui i due terzi rappresentino strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS, e a seguito di delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo nazionale, puo’ essere costituita l’Associazione Regionale C.I.C.A. (o provinciale per le province autonome) o in alternativa l’Area regionale.
Nelle Regioni in cui non è costituibile una aggregazione regionale per la presenza di un numero di Soci inferiore a tre, essi possono fare domanda al Consiglio Direttivo nazionale di aggregarsi ad una Regione limitrofa già costituita in Associazione o Area Regionale o di dare vita ad un’Area sovra‑regionale.
La scelta del tipo di raggruppamento territoriale al quale dare vita è lasciata ai Soci di ciascun territorio ed avviene mediante votazione palese. La scelta di costituirsi in Associazione Regionale avviene con il consenso di almeno il 75% degli associati di quel territorio.
Il Socio, che dà vita a strutture di accoglienza situate in Regioni differenti, partecipa alle diverse Associazioni Regionali o Aree regionali nelle quali queste si trovano, a prescindere dalla ubicazione della propria sede legale in quanto le strutture di accoglienza per persone con HIV/AIDS costituiscono di fatto le sedi operative decentrate dell’attività specifica espressa dai soci del C.I.C.A.
Sono Soci dell’articolazione locale tutti i Soci ammessi alla Associazione nazionale operanti in quel territorio.
ART.11 ‑ ORGANI
Organi della Associazione Nazionale C.I.C.A. sono:
A ‑ L’Assemblea dei Soci
B ‑ Il Consiglio Direttivo Nazionale
C ‑ Il Presidente e il Vice Presidente
D ‑ L’organo di controllo
ART. 12 ‑ A ‑ ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci spetta la competenza a deliberare in materia di:
a) modifica dello statuto;
b) scioglimento, cessazione, proroga della Associazione Nazionale;
c) modifica della sede legale;
d) approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
e) fissazione delle quote associative annuali;
f) fissazione del numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo nazionale e delle modalità di elezione del Consiglio Direttivo nazionale;
g) elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo nazionale;
h) approvazione dei regolamenti interni alla Associazione;
i) nomina dell’organo di controllo e relativo compenso;
l) responsabilità dei Consiglieri nazionali e dell’organo di controllo;
m) domande di ammissione non accolte ed esclusioni per le quali sia stato fatto ricorso all’Assemblea;
n) adesione del C.I.C.A. ad organismi federali o consortili.
L’Assemblea delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci iscritti. In seconda convocazione l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non sono inclusi gli astenuti.
Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie è comunque necessaria sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno degli associati iscritti aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. L’assemblea nomina altresi’ anche tra non soci un segretario che assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali dell’assemblea. Il verbale relativo alle modifiche statutarie è redatto per atto pubblico da un Notaio.
ART. 13 ‑ CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata mediante avviso scritto inviato anche a mano, per fax o per posta elettronica. A tal fine l’indirizzo dei Soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, data e ora dell’Assemblea nonche’ le materie poste all’ordine del giorno e puo’ prevedere anche la seconda convocazione da tenere almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.
All’Assemblea, se nominati, partecipano i membri dell’organismo di controllo.
ART. 14 ‑ INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all’Assemblea puo’ farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non puo’ ricevere più di una delega da altro Socio.
La delega non puo’ essere conferita ai consiglieri nazionali ai sindaci o revisori dei conti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Normalmente le votazioni avvengono in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è ammesso il voto segreto o per lista.
ART. 15 ‑ B ‑ CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà di volta in volta l’Assemblea dei Soci al momento della nomina. I Consiglieri devono essere scelti tra i soci. Qualora i soci siano enti, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del mandato.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari o utili per il raggiungimento delle finalita’ istituzionali e per lo svolgimento dell’attivita’, nulla escluso o eccettuato.
ART. 16 ‑ FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente mediante lettera trasmessa anche a mano, per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. Sono invitati a partecipare alle riunioni consiliari i membri dell’Organo di controllo, se nominati, specie quando si tratta di redigere il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Le riunioni del consiglio si possono tenere anche con il sistema della video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale e di esprimere in forma palese il proprio voto.
Pertanto qualora particolari circostanze lo richiedano, il Consiglio Direttivo nazionale è validamente riunito anche se la riunione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati tra loro, e purche’ vengano rispettati il metodo collegiale e di parità di trattamento.
Ai lavori del Consiglio possono partecipare esperti, senza diritto di voto, invitati di volta in volta dallo stesso.
Almeno tre volte l’anno sono chiamati a partecipare al Consiglio Direttivo nazionale i Presidenti delle Associazioni Regionali e i Rappresentanti delle Aree regionali o sovra‑regionali.
In caso di decesso o dimissione di un consigliere nella successiva Assemblea dei Soci verra’ eletto il suo sostituto che restera’ in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio.
Ove venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea ordinaria degli associati dovrà essere convocata senza indugio per procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
ART. 17 ‑ COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge fra i propri membri il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, nonche’ il Segretario e il Tesoriere;
b) individua eventuali poteri e deleghe da ripartire tra i propri componenti;
c) attua gli indirizzi e le decisioni dell’Assemblea;
d) delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;
e) puo’ conferire anche ad estranei deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
f) predispone ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo ed entro il mese di marzo quello consuntivo dell’esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l’anno solare;
g) decide di adottare norme regolamentari per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione;
h) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Associazioni regionali, delle Aree regionali e sovra‑regionali;
i) delibera in merito all’ammissione e al recesso dei Soci, recepito il parere della Associazione regionale o dell’Area territorialmente competente;
l) procede a monitorare il regolare e trasparente funzionamento delle Aree e Associazioni regionali in coerenza con il presente statuto e il regolamento nazionale, anche attraverso azioni dirette di indirizzo e di sostegno, per garantire a tutti i soci di poter vivere e sperimentare anche localmente le finalità del C.I.C.A.;
m) convoca le assemblee locali per l’elezione del rappresentante territoriale in Aree regionali o sovra‑regionali dove non sia presente il Referente.
ART. 18‑ C ‑ IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale viene nominato dall’Assemblea dei Soci, resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Il Presidente presiede le riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nazionale e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.
Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
ART. 19 ‑ D ‑ L’ORGANO DI CONTROLLO
L’assemblea dei soci puo’ deliberare di affidare il controllo contabile ad un revisore o ad una Società di revisione. In tal caso occorre fissare il compenso e la durata dell’incarico, che in ogni caso non puo’ essere superiore ad un triennio.
Qualora sia obbligatorio per legge la nomina di un organo preposto al controllo di legalita’ e correttezza sulla gestione, l’assemblea dei soci nomina il collegio sindacale formato di tre membri effettivi e due supplenti i quali restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci vengono scelti tra persone esperte in materia contabile e legale o iscritte in albi professionali.
Fin quando non viene nominato un revisore o societa’ di revisione, il collegio sindacale svolge anche il controllo contabile.
Il collegio sindacale si riunisce almeno due volte all’anno per controllare i bilanci preventivo e consuntivo e riferisce all’assemblea sul controllo svolto.
ART. 20 ‑ ASSOCIAZIONE REGIONALE
Le Associazioni Regionali C.I.C.A. sono costituite sotto forma di associazioni di promozione sociale derivando il proprio atto costitutivo e il proprio Statuto da quello del COORDINAMENTO ITALIANO DELLE CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV/AIDS ‑ C.I.C.A. del quale fanno parte e a cui si riferiscono.
Lo Statuto dell’Associazione regionale C.I.C.A. e sue successive modificazioni ed integrazioni deve essere avallato da specifica delibera del Consiglio Direttivo nazionale.
Organi della Associazione Regionale sono:
A ‑ L’Assemblea dei Soci della Associazione Regionale
B ‑ Il Presidente regionale
ART. 21 ‑ A ‑ ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE
L’Assemblea dei Soci della Associazione Regionale
a) fissa le linee programmatiche della Associazione regionale in sintonia con quelle deliberate dall’Assemblea nazionale;
b) approva il rendiconto economico delle attività predisposto dal Presidente regionale;
c) nomina delegati incaricati di rappresentare la Associazione regionale in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione regionale;
d) elegge il Presidente Regionale;
e) delibera l’eventuale attivazione di gruppi di interesse tematico;
f) recepisce il regolamento nazionale e approva le eventuali integrazioni regionali.
La modifica dello Statuto della Associazione Regionale richiede la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno dei Soci e l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
ART. 22 ‑ CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea dei Soci della Associazione Regionale è convocata dal Presidente Regionale (almeno quindici giorni prima della data fissata mediante avviso scritto a mezzo di lettera, fax o messaggio di posta elettronica) almeno due volte all’anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto. A tali fini, l’indirizzo dei Soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, data e ora dell’Assemblea e puo’ prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, aventi diritto.
Qualora il rappresentante legale di un ente Socio non possa essere personalmente presente, potrà designare a partecipare all’Assemblea per iscritto altra persona appartenente all’ente.
Il Socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all’Assemblea puo’ farsi rappresentare da altro Socio.
La delega deve essere data per iscritto.
Ogni socio non puo’ ricevere più di una delega da altro socio.
Non puo’ essere delegato a rappresentare altri Soci il Presidente Regionale.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente Regionale.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
ART. 23 ‑ B ‑ IL PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea regionale. Ha la rappresentanza legale della Associazione regionale e rappresenta a livello regionale la Associazione nazionale.
E’ il garante dell’identità e dell’unità del C.I.C.A. sia all’interno che all’esterno della Associazione nel territorio della Regione, della coerenza dell’operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Associazione nazionale, è garante che la sigla del C.I.C.A. sia utilizzata in modo adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell’area.
Convoca l’Assemblea regionale dei Soci e garantisce l’esecuzione delle deliberazioni della stessa.
ART. 24 ‑ ATTIVITA’ DELLE AREE REGIONALI O SOVRA‑REGIONALI
Alle Aree regionali o sovra‑regionali sono attribuiti i medesimi compiti e ad esse si applicano le medesime regole di funzionamento delle Associazioni Regionali.
I Soci appartenenti ad un’Area hanno il compito di
a) fissare il programma annuale dell’Area in sintonia con le linee deliberate dall’Assemblea nazionale;
b) eleggere il proprio Referente di Area regionale o sovra‑regionale;
c) attivare eventuali gruppi di interesse tematico.
Il Referente di Area ha il compito di garantire l’identità e l’unità del C.I.C.A. sia all’interno che all’esterno della Associazione nel territorio della Area costituita, la coerenza dell’operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Associazione nazionale, è garante che la sigla del C.I.C.A. sia utilizzata in modo adeguato, ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell’Area.
Convoca almeno due volte l’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, i Soci della propria Area e garantisce l’esecuzione di cio’ che si è concertato.
Le modalità di convocazione e di decisione, il quorum richiesto, l’attribuzione delle deleghe sono per analogia le medesime previste per le Associazioni Regionali.
ART. 25 ‑ PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Il Patrimonio della Associazione Nazionale C.I.C.A. è costituito:
a) dalle quote associative;
b) Da eventuali altri contributi obbligatori dei Soci eccezionalmente decisi dall’Assemblea nazionale;
c) Dai beni acquisiti con il contributo dei Soci;
d) Dalle erogazioni liberali fatte dagli associati e/o da terzi;
e) Da eredità, donazioni e legati, lasciti ed elargizioni di privati;
f) Dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
g) Di contributi dell’Unione Europea o di altri organismi internazionali;
h) Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) Da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Associazione;
j) Dalle rendite di beni;
k) Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Eventuali proventi derivanti dalle attività della Associazione non potranno essere ripartiti, nemmeno in maniera indiretta tra i Soci ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere ridistribuiti né immobilizzati, ma utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
ART. 26 ‑ BILANCIO D’ESERCIZIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio annuale di esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio, accompagnato da una relazione sulla gestione e dalle osservazioni dell’organo di controllo, verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Il bilancio dev’essere redatto con chiarezza e precisione al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria dell’associazione.
ART. 27 ‑ SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Associazione, l’Assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.
ART. 28 ‑ DEVOLUZIONE
Nel caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa oppure qualora le finalita’ dell’associazione divenissero irrealizzabili, l’associazione si estinguera’ e il suo patrimonio residuato sara’ devoluto a favore di altra associazione di promozione sociale o di ONLUS oppure ai fini di pubblica utilita’, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 29 ‑ ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLA PROMOZIONE SOCIALE
L’associazione intende iscriversi nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale tenuto presso il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 30 – RINVIO
Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute e a quelle di legge riguardanti le associazioni di promozione sociale.
Firenze, 1 giugno 2007